Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, consentendo alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.
      Per sovraindebitamento si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili, mentre per insolvenza si indica l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.
      Il concordato con i creditori è un piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti. In ogni caso per valutare se sussistono i presupposti per accedere alla procedura - e quindi trovare un accordo con i creditori - va tenuto conto non solo dei redditi e del patrimonio della persona fisica che propone la domanda di accesso, ma anche dei terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali prestano il loro consenso ad assumere la veste di garanti nei confronti dei creditori del sovraindebitato con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.
      La procedura prevista dalla presente proposta di legge non impedisce alla persona fisica insolvente di ricercare direttamente con i diversi creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria ed è cumulabile con i benefìci e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati

 

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dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
      Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori, la persona fisica, o le persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, cosiddetta «legge fallimentare»; b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro-quota, di beni mobili o immobili; c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero; d) essere meritevole sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 della presente proposta di legge; e) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea. Per accedere alla procedura è, altresì, necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia.
      Per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'apposita Commissione nazionale, composta da otto membri, con i seguenti compiti: a) esaminare le domande di accesso alla procedura sottoposte alla Commissione nazionale dagli enti abilitati, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione nazionale; b) instaurare innanzi a sè, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti; c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito; d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato; e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui alla presente proposta di legge, nonché i creditori degli stessi.
      Per quanto concerne l'accesso alla procedura, essa può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata attraverso la presentazione di una domanda, corredata dalla necessaria documentazione, agli enti abilitati a riceverla, ossia il segretariato sociale del comune in cui il soggetto ha la residenza, le fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, e successive modificazioni, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
      Gli enti competenti a ricevere la domanda, dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata e dopo aver espletato l'istruttoria, elaborano una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere sulla sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura.
      La Commissione nazionale, qualora ritenga accoglibile la domanda di accesso alla procedura e decida di instaurare la procedura, deve provvedere a darne comunicazione formale al debitore insolvente e ai suoi creditori.
      Nel caso di accoglimento della domanda, se a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale può chiedere al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.
      Entro trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura, la Commissione nazionale deve proporre al sovraindebitato e ai suoi creditori un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie che prevede una delle seguenti ipotesi: a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali; b) riduzione o rateizzazione dei crediti; c) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni; d) cessione del credito a uno dei creditori partecipanti alla procedura. La Commissione nazionale stabilisce, altresì, il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di
 

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alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.
      Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti, mentre il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.
      La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato o dopo avere accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nei casi in cui il sovraindebitato venga meno agli obblighi previsti.
 

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